Secondo regola un costo è ammissibile se è effettivo, cioè se è riferito a spese effettivamente sostenute e corrispondenti a pagamenti effettuati dal Soggetto attuatore, è necessaria, però, una conciliazione tra concetto di costo in termini di competenza e pagamento.
Esiste, infatti, una serie di costi che sono reali, maturano nel periodo di finanziamento, sono riferiti al progetto o all’azione, ma possono, per dettato normativo, avere evidenza finanziaria (pagamento) con modalità specifica che può non seguire la logica rendicontale. Ad esempio: i contributi dei dipendenti; le ritenute di acconto; il fondo TFR; l’INAIL; le tredicesime ecc.
Per tali costi il soggetto attuatore deve predisporre un apposito prospetto di calcolo (come indicato nel Manuale di Gestione delle attività formative – POR Regione Campania 2000-2006) che evidenzi la metodologia utilizzata. Il prospetto, sottoscritto dal legale rappresentante, è considerato documento probatorio; pertanto la spesa è ammissibile per la parte percentuale riconducibile alle attività cofinanziate dal FSE.